Convenzione
Art. 12
12 / 56Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini
In vigore dal 4 lug 1976
Protezione degli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini
Il capo dell'ufficio consolare tutela e difende tutti i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, persone fisiche e giuridiche, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-05-05;425#art-c-12