Art. 30-quater
In vigore dal 13 lug 2006
(Concessione dei permessi premio ai recidivi).
1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell':
a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;
c) alle lettere c) e
d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.
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AGGIORNAMENTO (59)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 4 luglio 2006, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 12/07/2006, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), introdotto dall' della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.
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