Art. 34

In vigore dal 24 ago 1975
Perquisizione personale I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza. La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-34

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