Art. 37

In vigore dal 24 ago 1975
Ricompense Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti. Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-37

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