Art. 37
In vigore dal 24 ago 1975
Ricompense
Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.
Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-37