Art. 31

In vigore dal 10 nov 2018
(( (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati) )) (( . 1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto. 2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata. ))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-31

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo