Art. 31
49 / 137In vigore dal 10 nov 2018
(( (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati) ))
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1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.
2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.
))
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-31