Art. 28
In vigore dal 24 ago 1975
Rapporti con la famiglia
Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-28