Art. 25-ter

In vigore dal 10 nov 2018
(( (Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali) )) (( . 1. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. ))
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-25-ter

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo