Art. 22
In vigore dal 10 nov 2018
(( (Determinazione della remunerazione). ))
((
1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
))
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-22