Art. 21-bis

In vigore dal 26 lug 2018
(Assistenza all'esterno dei figli minori). 1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'. 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l', in quanto compatibili. 3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. 89 -------------- AGGIORNAMENTO (89) La Corte Costituzionale , con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente , con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all', commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall' della medesima legge".
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