Art. 58-ter
In vigore dal 8 ago 2009
(Persone che collaborano con la giustizia)
1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell', del comma 4 dell'- ter e del comma 2 dell', concernenti le persone condannate per taluno
((dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater))
dell'- bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.
2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.
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