Art. 60

In vigore dal 24 ago 1975
Istituti di custodia preventiva Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali. Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario. Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito. Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-60

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