Art. 61
In vigore dal 24 ago 1975
Istituti per l'esecuzione delle pene
Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:
1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.
Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;
2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.
Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.
Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-61