Art. 55
In vigore dal 2 feb 1977
(((Interventi del servizio sociale nella libertà
vigilata.)
Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale))
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-55