Art. 57

In vigore dal 10 nov 2018
(( (Legittimazione alla richiesta di misure) )) (( . 1. Le misure alternative e quelle di cui agli nonchè all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento. ))
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-57

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