Art. 7

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

In vigore dal 12 nov 1974
All' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma: "Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo