Art. 7
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504
In vigore dal 12 nov 1974
All' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è aggiunto il seguente comma:
"Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere".
Storico versioni
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