Art. 3

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

In vigore dal 12 nov 1974
Dopo il terzo comma dell' della legge 29 luglio 1968, n. 858, sostitutivo dell' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successivamente modificato dall'articolo 16 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, è aggiunto il seguente: "Nei limiti delle necessità delle opere di cui al comma precedente, l'ispettorato provvede, altresì, a propria cura e spese, alla eliminazione dei ricoveri provvisori e delle relative opere di civilizzazione nonchè alla eventuale esecuzione delle opere occorrenti per il mantenimento della funzionalità dei ricoveri residui".
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