Art. 5
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504
In vigore dal 12 nov 1974
Dopo il primo comma dell'articolo 11-quater del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, è aggiunto il seguente:
"Per le finalità indicate nel comma precedente il presidente della regione può incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio".
Storico versioni
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