Art. 9
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504
In vigore dal 12 nov 1974
È in facoltà del capo dell'ispettorato affidare la direzione dei lavori agli ingegneri addetti all'ufficio tecnico dell'ispettorato, anche se assunti ai sensi della legge 30 luglio 1971, n. 491, senza che ciò comporti variazioni del trattamento economico, i quali eserciteranno le proprie attribuzioni alle dipendenze del capo della sezione autonoma del genio civile competente.
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