Art. 13
LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504
In vigore dal 12 nov 1974
I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni.
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