Art. 13

LEGGE 14 ottobre 1974, n. 504

In vigore dal 12 nov 1974
I limiti di spesa di cui al quinto comma dell'articolo 16 e di cui al secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono elevati rispettivamente a lire 450 milioni e a lire 900 milioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo