Protocollo
Art. 1
In vigore dal 13 dic 1974
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'IRLANDA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO D'IRLANDA
Riferendosi alla convenzione da loro stipulata per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata oggi, hanno convenuto di adottare le ulteriori seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della predetta convenzione:
a) Quando un articolo della presente convenzione prevede (con o senza condizioni) che il reddito percepito da un residente di uno Stato contraente, proveniente da fonti situate nell'altro Stato contraente, sia tassabile soltanto nel detto primo Stato o che sia assoggettato ad imposta nell'altro Stato con aliquota ridotta e, ai sensi della legge in vigore nel detto primo Stato, il citato reddito è soggetto a tassazione con riferimento all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quello Stato e non con riferimento al suo ammontare totale, allora l'esenzione o la riduzione di aliquota accordata nell'altro Stato ai sensi di siffatto articolo si applicherà soltanto a quella parte di reddito che viene rimessa o ricevuta nel detto primo Stato.
b) L', relativo agli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1960.
c) (i) Se ai sensi del capitolo IV della parte XXV del "Income Tax Act", 1967 (no. 6 of 1967) (qui di seguito indicato come "prima legge"), o ai sensi del capitolo I della parte XXV di detto "Act" (qui di seguito indicato come "seconda legge"), l'imposta sugli utili di una società non è dovuta sull'intero ammontare di tali utili, per il dividendo derivante da siffatti utili versati da detta società ad una società che è residente in Italia e che possiede direttamente almeno il 51 per cento del patrimonio della società che paga i dividendi, l'Italia accorderà la deduzione della imposta irlandese che sarebbe stata pagata in mancanza, a seconda del caso, della prima o della seconda legge, in conformità alle disposizioni dell'.
(ii) Il precedente sub-paragrafo (i) non avrà effetto in relazione ai dividendi pagati in dipendenza di utili realizzati, nel caso della prima legge, dopo il 5 aprile 1980, e, nel caso della seconda legge, dopo il 25 novembre 1933.
Storico versioni
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