Art. 2
In vigore dal 13 dic 1974
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all' della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 1974
LEONE
RUMOR - MORO - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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