Convenzione

Art. 28

Denuncia

In vigore dal 13 dic 1974
Denuncia La presente convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascun anno solare successive all'anno 1971. In tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia: a) In Irlanda: i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta; ii) in ordine alle imposte sugli utili delle società, per i periodi contabili che iniziano il, o successivamente al, 1 aprile dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta per la frazione dei periodi contabili non completata a tale data. b) In Italia: in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. IN FEDE DI CIÒ i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO in duplice esemplare a Dublino l'11 giugno 1971, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Aldo MORO Per il Governo di Irlanda Patrick J. HILLERY
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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583#art-c-28

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