Art. 9

LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

In vigore dal 15 set 1974
Nei confronti del personale rivestito delle qualifiche dirigenziali di qualsiasi livello l'incarico delle funzioni proprie della qualifica superiore, con il trattamento previsto dall' della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è attribuito, in ogni caso, con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
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