Art. 12

LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

In vigore dal 15 set 1974
La facoltà di superare l'organico prevista dall' della legge 29 ottobre 1971, n. 880, può essere esercitata, oltre che attraverso concorsi pubblici, anche mediante ogni altra forma di immissione di personale prevista dallo stato giuridico.
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