Art. 16
LEGGE 17 agosto 1974, n. 396
In vigore dal 29 giu 1975
Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:
"L'inquadramento decorre dal 1 gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1 luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155"
.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 agosto 1974
LEONE
RUMOR - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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