Art. 16

LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

In vigore dal 29 giu 1975
Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "L'inquadramento decorre dal 1 gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1 luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155" . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 agosto 1974 LEONE RUMOR - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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