Art. 16 · LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

Art. 16

LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

In vigore dal 29 giu 1975
Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "L'inquadramento decorre dal 1 gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1 luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155" . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 agosto 1974 LEONE RUMOR - PRETI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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