Art. 4

LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

In vigore dal 15 set 1974
L'ultimo comma dell'articolo 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti: "Qualora ne faccia richiesta, il dipendente ha diritto di prendere visione del rapporto informativo. Unitamente alla nota di qualificazione, al dipendente sono anche comunicate le rubriche del rapporto informativo sulle quali essa è basata".
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LEGGE 17 agosto 1974, n. 396 (Art. 4 Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo