Art. 3
LEGGE 17 agosto 1974, n. 396
In vigore dal 15 set 1974
Il primo comma dell'articolo 50 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:
"In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore".
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