Art. 5

LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

In vigore dal 15 set 1974
Il primo comma dell'articolo 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall' della legge 15 febbraio 1967, n. 40, è sostituito dal seguente: "Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianità inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie". La modifica di cui al precedente comma ha vigore dal 1° gennaio 1976. Ai dipendenti con anzianità di servizio compresa fra cinque e dieci anni spetta un periodo di ferie di 23 giorni per l'anno 1974 e di 24 giorni per l'anno 1975.
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