Statuto

Art. 12

Durata delle funzioni

In vigore dal 24 ago 1974
. Durata delle funzioni I membri del consiglio di amministrazione sono eletti per un triennio e possono essere rieletti. L'assemblea generale avrà cura di mantenere la continuità nella composizione del consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-12

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Durata delle funzioni (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo