Art. 12 · Durata delle funzioni
Statuto

Art. 12

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Durata delle funzioni

In vigore dal 24 ago 1974
. Durata delle funzioni I membri del consiglio di amministrazione sono eletti per un triennio e possono essere rieletti. L'assemblea generale avrà cura di mantenere la continuità nella composizione del consiglio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-12