Statuto

Art. 11

Composizione

In vigore dal 24 ago 1974
. Composizione Il numero dei membri del consiglio di amministrazione è fissato di volta in volta dall'assemblea generale, ma non può essere inferiore a 5 o superiore a 25. Sono eleggibili al consiglio i membri dell'Istituto, le persone da questi ultimi designate, nonché altre persone scelte in funzione dell'attività che esse esercitano nei settori dell'insegnamento, della tecnologia, dell'industria, della scienza e della pubblica amministrazione. Nell'eleggere i membri del consiglio di amministrazione, l'assemblea generale deve tener conto dei vantaggi che comporta l'inclusione nel detto organo di persone provenienti dalle varie regioni geografiche rappresentate dai membri dell'Istituto. L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici può essere rappresentata alle riunioni del consiglio di amministrazione, ma non ha diritto di voto.
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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-11

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Composizione (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.) — Testo vigente | Portale Normativo