Statuto
Art. 13
Poteri
In vigore dal 24 ago 1974
.
Poteri
Nell'ambito della politica determinata dall'assemblea, il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:
(a) assicura la gestione dell'Istituto;
(b) studia il programma ed il bilancio annuali, nonché il programma indicativo triennale, contenente il preventivo di spesa, prima di sottoporlo all'assemblea generale;
(c) adotta il regolamento del personale e le altre disposizioni regolamentari che non sono di competenza dell'assemblea generale;
(d) autorizza l'acquisto, la locazione ed ogni altra forma di possesso esclusivo o congiunto, l'ipoteca, la vendita ed ogni altra forma di alienazione di beni mobili ed immobili, nonché l'investimento, il reinvestimento e le altre operazioni relative a tali beni;
(e) al fine di far fronte alle spese impegnate, autorizza i mutui nonché la formazione, la sottoscrizione e l'emissione di effetti cambiari o di altri titoli relativi alle obbligazioni pecuniarie assunte;
(f) esercita i poteri che gli sono specificamente assegnati dallo statuto;
(g) esercita i poteri che gli sono delegati dall'assemblea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-13