Statuto
Art. 16
Funzioni internazionali
In vigore dal 24 ago 1974
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Funzioni internazionali
Ogni membro si impegna a rispettare il carattere strettamente internazionale delle funzioni del direttore generale, dei funzionari e degli agenti, i quali non possono chiedere nè ricevere istruzioni da alcun membro, governativo o non governativo, nè da altri Governi non membri dell'Istituto, nè da autorità allo stesso estranee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-07-16;319#art-s-16