Accordo›Titolo I
Art. 8
In vigore dal 25 ago 1974
Ciascuna Parte contraente potrà, in ogni momento, notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di denunziare il presente accordo. Tale notifica sarà comunicata simultaneamente all'Organizzazione della aviazione civile internazionale. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. Nel caso in cui la Parte contraente che riceva tale notifica non ne accusi ricezione, la detta notifica sarà considerata come ricevuta quindici giorni dopo la sua ricezione presso la sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-8