Accordo›Titolo I
Art. 6
In vigore dal 25 ago 1974
Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare all'impresa designata dall'altra Parte contraente l'autorizzazione di esercizio ovvero di revocare tale autorizzazione allorchè, per dei fondati motivi, essa ritenga di non avere la prova che una parte preponderante della proprietà ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani dell'altra Parte contraente ovvero di cittadini di quest'ultima, o quando detta impresa non si conformi alle leggi ed ai regolamenti indicati all' o non osservi gli obblighi che le sono imposti dal presente accordo.
Tuttavia sarà considerata valida la designazione di una compagnia o di organismo costituiti in conformità agli articoli 77 e 79 della convenzione di Chicago.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-6