Accordo›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 25 ago 1974
Ai fini dell'applicazione del presente accordo e del suo annesso:
1. Il termine "convenzione" significa la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1974, gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione ed ogni emendamento alla convenzione ed agli annessi ai sensi degli articoli 90 e 94;
2. I termini "territorio", "servizio aereo internazionale" e "scalo non commerciale", si intendono quali essi sono definiti negli della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale;
3. L'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti avrà, in conformità al titolo 2 del presente accordo, designato per iscritto all'altra Parte contraente come l'impresa autorizzata a esercire i servizi aerei convenuti;
4. L'espressione "autorità aeronautiche" significa:
per quanto concerne la Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile;
per quanto concerne la Repubblica del Senegal il Ministero dei trasporti incaricato dell'aviazione civile;
e, per ambedue i Paesi, ogni persona o organismo abilitato ad assumere le funzioni esercitate attualmente dalle dette autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-2