AccordoTitolo I

Art. 3

In vigore dal 25 ago 1974
1. Gli aeromobili impiegati per il traffico internazionale dall'impresa di trasporto aereo di una Parte contraente così come le dotazioni normali, le riserve di carburanti e lubrificanti, le loro provviste di bordo (ivi comprese le derrate alimentari, le bevande ed i tabacchi) saranno, all'ingresso nel territorio dell'altra Parte contraente, esonerati da ogni dazio doganale, spese di ispezione e di altri diritti o tasse similari, a condizione che tali dotazioni e provviste rimangono a bordo degli aeromobili fino al momento della loro riesportazione. 2. Saranno egualmente esonerati dagli stessi dazi o tasse ed altri diritti fiscali ad eccezione dei canoni o tasse corrispondenti al servizio reso: a) le provviste di bordo, di qualsiasi origine, prese sul territorio di una Parte contraente entro i limiti fissati dalle autorità della detta Parte contraente ed imbarcate sugli aeromobili che assicurano un servizio internazionale dell'altra Parte contraente; b) i pezzi di ricambio importati sul territorio di una delle Parti contraenti per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili, impiegati nella navigazione internazionale da parte dell'impresa di trasporti aerei designata dall'altra Parte contraente; c) i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati per il traffico internazionale da parte dell'impresa di trasporti aerei designata dall'altra Parte contraente anche quando tali approvvigionamenti debbano essere utilizzati sulla parte del percorso effettuato al di sopra del territorio della Parte contraente sul quale siano stati imbarcati. 3. Gli equipaggiamenti normali di bordo, così come i materiali ed approvvigionamenti che si trovino a bordo degli aeromobili di una Parte contraente non potranno essere scaricati sul territorio dell'altra Parte contraente se non con il consenso delle autorità doganali di detto territorio. In tal caso essi potranno essere posti sotto la sorveglianza di dette autorità fino al momento in cui siano riesportati ovvero abbiano formato oggetto di una dichiarazione doganale.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-3

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