AccordoTitolo II

Art. 10

In vigore dal 25 ago 1974
Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica del Senegal e, reciprocamente il Governo della Repubblica del Senegal accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di far esercire da parte di una impresa aerea designata, i servizi aerei specificati nelle tabelle di rotte che figurano nell'annesso al presente accordo. Tale servizi e rotte sono indicati, d'ora innanzi, con le espressioni "servizi concordati" e "rotte specificate".
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-10

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