Accordo›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 25 ago 1974
1. Fatta riserva delle disposizioni del precedente , ciascuna Parte contraente rilascerà, senza ritardo, l'autorizzazione di esercizio necessaria all'impresa designata dall'altra Parte contraente.
2. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad iniziare i servizi concordati, l'impresa designata potrà essere richiesta di fornire la prova alle autorità aeronautiche dell'altra Parte contraente che essa è in grado di soddisfare le condizioni richieste dalle leggi e regolamenti che tale autorità deve normalmente applicare per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-12