AccordoTitolo II

Art. 15

In vigore dal 25 ago 1974
1. L'esercizio dei servizi fra il territorio italiano ed il territorio senegalese o viceversa, servizi eserciti sulle rotte che figurano nella tabella annessa al presente accordo costituisce un diritto fondamentale e primordiale per i due Paesi. 2. Per l'esercizio di tali servizi: a) la capacità sarà ripartita in misura eguale tra l'impresa italiana e l'impresa senegalese salvo quanto previsto al paragrafo e) seguente. b) la capacità totale messa in esercizio, su ciascuna rotta, sarà adattata ai bisogni ragionevolmente prevedibili. Per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto e momentaneo sulle stesse rotte le imprese aeree designate dovranno decidere fra loro le misure appropriate per soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne renderanno immediatamente conto alle autorità aeronautiche dei rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile. c) nel caso che una delle Parti contraenti non desideri utilizzare su una o più rotte, sia una frazione, sia la totalità della capacità di trasporto che è stata concessa, essa si accorderà con l'altra Parte contraente, in Vista di trasferire a quest'ultima, per un tempo determinato, la totalità o una frazione della capacità di trasporto di cui essa dispone nei limiti previsti. La Parte contraente che avrà trasferito tutto o parte dei propri diritti potrà riassumerli al termine del periodo suddetto. 3. Le autorità aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno prima dell'inizio dei servizi concordati delle imprese designate così come in occasione di un cambiamento di capacità dei servizi concordati al fine di intendersi sulla applicazione pratica delle disposizioni del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;322#art-a-15

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