Art. 9

LEGGE 11 aprile 1974, n. 138

In vigore dal 8 mag 1974
L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la esercita anche attraverso i propri istituti di vigilanza e secondo le disposizioni contenute nel capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni.
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