Art. 5
LEGGE 11 aprile 1974, n. 138
In vigore dal 8 mag 1974
È vietato preparare, detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'alimentazione umana, prodotti che contengano latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico o mangimi nei quali sia presente tale latte.
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