Art. 4
LEGGE 11 aprile 1974, n. 138
In vigore dal 8 mag 1974
È vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti detto latte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1974-04-11;138#art-4