Art. 4

LEGGE 11 aprile 1974, n. 138

In vigore dal 8 mag 1974
È vietato detenere, vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo, per l'impiego ad uso alimentare umano, latte in polvere che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico e mangimi composti contenenti detto latte.
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