Art. 7

LEGGE 11 aprile 1974, n. 138

In vigore dal 8 mag 1974
Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalle vigenti disposizioni di legge, del quale venga comunque a conoscenza, che abbia attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere. Detto personale, una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative deve: 1) procedere al sequestro della merce; 2) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata; 3) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, entro trenta giorni, l'accertamento della infrazione all'interessato, a mezzo di un messo comunale; 4) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto, territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione. Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, una somma pari al minimo della sanzione prevista, con effetto liberatorio. Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato lo accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. È inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi. Nei casi in cui il trasgressore si avvalga della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e negli altri casi in cui venga applicata una sanzione amministrativa, il prefetto dispone la vendita del prodotto per gli usi consentiti. Il ricavato di tale vendita sarà versato all'erario dello Stato.
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