Art. 8

LEGGE 11 aprile 1974, n. 138

In vigore dal 8 mag 1974
Indipendentemente dalle sanzioni previste nel precedente , il giudice, nel pronunciare la condanna per reati previsti da disposizioni di legge che abbiano attinenza con la disciplina della commercializzazione del latte in polvere, dispone: a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia o su un giornale a carattere agrario di grande diffusione; b) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ed a quello del comune ove risiede il condannato; c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di eventuali analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati. È soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.
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