Art. 7

LEGGE 11 marzo 1974, n. 101

In vigore dal 2 mag 1974
Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonchè il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.
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