Art. 3

LEGGE 11 marzo 1974, n. 101

In vigore dal 24 dic 1996
All'articolo 18 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma: "In attesa dell'approvazione del predetto regolamento, il consiglio di amministrazione può concedere un acconto sui futuri miglioramenti nella misura del 30 per cento dello stipendio base in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con un massimo di lire 40 mila mensili pro capite".(1)
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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;101#art-3

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