Art. 8

LEGGE 11 marzo 1974, n. 101

In vigore dal 2 mag 1974
All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell' della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato a tal fine il termine per l'utilizzazione delle disponibilità previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64. All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 marzo 1974 LEONE RUMOR - GUI - TAVIANI - LA MALFA - FERRARI AGGRADI - DE MITA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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